Le
norme sulle tariffe obbligatorie riguardano anche i progettisti
Una
norma del dl 223/2006 (convertito nella legge 248/2006) abroga le disposizioni
normative e regolamentari che prevedono la fissazione delle tariffe obbligatorie
fisse o delle tariffe minime, rendendo così possibile la negoziabilità
delle parcelle tra le parti e la possibilità di legarle al risultato
della prestazione.
Le norme deontologiche e i codici di autodisciplina, che stabiliscono
le tariffe, dovevano essere adeguati entro il 1° gennaio 2007 pena
la nullità e infatti, nella seduta del 1° dicembre 2006, anche
il consiglio nazionale degli ingegneri ha approvato le nuove norme deontologiche
secondo quanto previsto dallarticolo n° 2 del dl 223/2006, così
come architetti e geologi hanno modificato i propri codici deontologici
per conformarsi alle nuove disposizioni. Al punto 4.4 viene specificato
che, nei rapporti con la committenza privata, è abrogata linderogabilità
dei minimi tariffari, ricordando però che costituisce illecito
disciplinare la violazione dellarticolo 2.233 del codice civile,
secondo il quale «in ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata allimportanza dellopera e al decoro della professione».
La legge Bersani, allart. 35 comma 12, prevede anche lobbligo
di usare sistemi tracciabili per il pagamento delle parcelle professionali
quali bancomat, assegni e bonifici. Per i pagamenti in contanti sono previste
le seguenti soglie temporali: fino a un massimo di 1.000 euro entro il
30 giugno 2008; il limite scenderà a 500 euro dal 1° luglio
2008 al 30 giugno 2009, per ridursi a 100 euro dal 1° luglio 2009.
Questultimo provvedimento è parte di una strategia per il
contrasto allevasione fiscale, che colpisce i professionisti che
non rilasciano fattura.
È inoltre interessante considerare il contenuto della sentenza
del 5 dicembre scorso, con la quale la Corte di giustizia europea interviene
sul tema delle tariffe professionali degli avvocati, dal momento che il
decreto Bersani riguarda la riforma delle professioni nella loro totalità,
quindi è valido anche per i progettisti. I giudici europei hanno
stabilito che è consentito fissare i minimi tariffari; tuttavia,
«vietare in maniera assoluta di derogare agli onorari minimi costituisce
una restrizione della libera prestazione di servizi». Si tratta
di due concetti apparentemente contrastanti che danno luogo a interpretazioni
diametralmente opposte, esattamente come possono essere diametralmente
opposti i concetti espressi allart. 4.4 del codice sopra riportato.
Ci troviamo quindi in un delicato momento, in cui sembra che tutto sia
consentito perché, a ogni nuova norma di legge, si trova unaltra
norma preesistente, anchessa legale, che ne è lesatto
contrario. Un caos da cui sarebbe bene uscire il più presto possibile.
dr arch. Vittorio
Pedrotti e dr ing. Federico Bergamo
pubblicato
su Job InTourism del 2/2/07
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