L’amianto nelle strutture ricettive

 In PUBBLICAZIONI ED INTERVENTI

Il pericoloso materiale, di cui ultimamente si parla molto, è spesso presente anche in albergo
L’amianto nelle strutture ricettive
Tutte le regole per un corretto smaltimento del minerale
Si parla spesso della pericolosità dell’amianto e regolarmente pervengono notizie di situazioni estreme nelle strutture turistiche, sino ad ordinanze di abbattimento. Ma nella realtà quanto conosciamo dell’amianto, da dove deriva la sua pericolosità e qual è la responsabilità del titolare delle attività? Per dare una risposta a questi interrogativi, pubblichiamo il seguente articolo. L’amianto, nome commerciale di un minerale con struttura finemente fibrosa denominato asbesto (dal greco asbestos = indistruttibile) è conosciuto fin dall’antichità, ma ha trovato rilevanti applicazioni industrtiali nel XX secolo. Si conoscono ben tremila prodotti che lo contengono, in quanto le particolari e molteplici proprietà, unite al basso costo, ne hanno fato uno dei minerali più versatili con notevoli vantaggi tecnici ed economici.
* resistenza agli acidi ed alle basi
* proprietà meccaniche che ne permettono la tessitura
* igroporosità; ü resistenza al fuoco (punto di fusione 1400 I1500 °C)
* fonoassorbenza
* scarsa trasmissione del calore. Sono le specificità di rilievo
*L’amianto è stato usato sia nel campo civile che industriale : ü in edilizia (lastre, tegole, piastrelle, spruzzato su soffitti e pareti, tubi in cemento-amianto, ecc.);
* nei mezzi di trasporto (freni, frizioni, schermi parafiamme, guarnizioni ecc.);
* come isolante termico, nell’industriale elettrica, in siderurgia, nelle ferrovie e nelle navi, nelle costruzioni di forni e caldaie, in indumenti antincendio, ecc.


Prima della sua messa al bando, la produzione mondiale di amianto si aggirava intorno ai 5 milioni di tonnellate annue e tra i 6 tipi di amianto il crisotilo, della famiglia del ser
pentino, è il più diffuso nell’applicazione (94%). Su suppone che la maggior parte (85-90%) dell’amianto sia stato impiegato con materiali leganti (cemento, smalti, resine, filtri e cartone pressato) che dovrebbero renderlo meno disgregabile, come rinforzante. Pur tuttavia anche questi prodotti vanno incontro, seppure lentamente, all’invecchiamento e successiva disregazione in sottilissime fibre (diametro inferiore a 3 u ). Inoltre l’amianto in quantità pari all’8 I15% del consumo annuo, è stato utilizzato per applicazioni a spruzzo, un metodo che produce miscele più facilmente disgregabili. L’esposizione professionale a fibre di amianto è associata ad effetti irreversibili sulla salute che si manifestano a carico dell’apparato respiratorio e delle membrane sierose, principalmente la pleura. Tali effetti si riassumono in due quadri clinici : l’asbestosi ed il cancro polmonare e pleurico. All’esposizione professionale ad amianto è stata associata anche l’insorgenza di altre neoplasie maligne, quali carcinomi del laringe e dell’apparato digerente. I dati disponibili a tutt’oggi non sono peraltro sufficienti a confermare con certezza una positiva associazione tra amianto e queste neoplasie. Le osservazioni clinico-epidemiologiche sopra descritte derivano dalla medicina del lavoro, cioè si riferiscono a soggetti con esposizione professionale diretta alle fibre di amianto. La popolazione a rischio non include però solo le persone con esposizione professionale diretta, ma anche coloro che sono esposti in via indiretta e la popolazione in generale, in quanto residente o frequentatrice di ambienti ove è presente l’amianto. La definizione della relazione tra bassi livelli di esposizione ad amianto e patologie neoplasiche rimane incerta e di difficile valutazione. Infatti la lunghezza del periodo di latenza, la mancanza di dati quantitativi relativi all’esposizione pregressa ed il concorso di altri fattori potenzialmente cancerogeni rendono difficile la quantificazione del rischio negli studi epidemiologici retrospettivi. In definitiva l’amianto è senz’altro cancerogeno e la sua ubiquitarietà lo rende estremamente pericoloso. Non è questa la sede per illustrare l’evoluzione del quadro normativo, preme però evidenziare, perché basilari due norme : D.Lgs 15Agosto 1991, n° 277 per la protezione dei lavoratori esposti ad amianto (allo stato attuale sono solo i bonificatori); Legge 27 Marzo 1992 n° 257 che detta norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto (allo stato attuale l’amianto non può essere scavato, importato, esportato, utilizzato, commercializzato) Orbene nelle strutture alberghiere, specie quelle risalenti agli anni ’50, periodo in cui massimo era l’impiego dell’amianto, tanto che due circolari del Ministero degli Interni (a cui fa riferimento il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) imponevano la protezione al fuoco degli edifici pubblici con l’applicazione di amianto spruzzato, l’amianto può essere presente, anche massicciamente, in luoghi diversi :

* amianto spruzzato sulla struttura in ferro (travi, pilastri, lamiera grecata) dell’edificio
* amianto spruzzato sulla struttura in ferro delle scale e altresì sui telai della facciata continua
* sulle pareti del vano ascensore ed altresì nel sistema frenante dell’ascensore
* nella centrale termica come materiale coibente della caldaia e delle tubazioni
* come cemento amianto in lastre e tubazioni
* nelle porte tagliafuoco
* in pannelli di protezione di apparecchiature elettriche
* nella struttura della piscina coperta come materiale fonoassorbente ed igroscopico
* nell’autorimessa cemento a spruzzo.

La pericolosità dell’esistenza dell’amianto nei suddetti siti dipende, naturalmente da molteplici fattori, tra i quali preme evidenziare :
* eventuale confinamento
* accessibilità
* necessità di intervento per manutenzione ordinaria e/o straordinaria
* possibilità di urti

La già citata legge sulla dismissione dell’uso dell’amianto imponeva all’art. 12 l’obbligo per i proprietari degli immobili di censire la presenza dell’amianto con comunicazione alla competente A.S.L. Inoltre il D.M. 76 Settembre 1994 al punto 4 – Programma di controllo dei materiali di amianto in sede – procedure per le attività di custodia e di manutenzione – impone al proprietario dell’immobile e/o al responsabile dell’attività che vi si svolge di :
* designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto
* tenere una idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto, con obbligo di evidenziazione delle strutture soggette a frequenti interventi manutentivi
* predisporre una specifica procedura autorizzativa per le attività di manutenzione, con obbligo di documentazione verificabile per gli interventi effettuati
* informare gli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto, sui rischi potenziali e nel comportamento da adottare
* far ispezionare da competenti l’edificio almeno una volta l’anno in caso di presenza di amianto floccato, redigendo una relazione scritta con documentazione fotografica, e comunicarla alla A.S.L.
Da quanto sopra emerge chiaramente che i “RESPONSABILI” delle strutture alberghiere hanno obblighi ben definiti dalle norme vigenti, con conseguenze invero rilevanti in caso di inadempienza. Nel caso in cui dalle suddette inadempienze dovessero scaturire esposizioni inalatorie e fibre di amianto aerodisperse e/o malattie professionali, tali conseguenze assumerebbero notevole rilevanza penale.


dr arch. Vittorio Pedrotti e dr ing. Federico Bergamo
con la consulenza del dr Adriano Bertagna


pubblicato su Job in Tourism del 16 febbraio 2001

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